Art. 2.
(Attività di individuazione e neutralizzazione delle situazioni di rischio per la sicurezza del trasporto aereo).

      1. Le compagnie aeree sono tenute ad affidare esclusivamente agli istituti e ai soggetti di cui all'articolo 1 le seguenti attività:

          a) individuazione preventiva della presenza di passeggeri capaci di determinare situazioni di pericolo per la sicurezza del trasporto aereo;

          b) interazione con il comandante dell'equipaggio e con gli assistenti di volo per la gestione di situazioni di crisi;

          c) interdizione, anche mediante l'uso della forza, all'accesso nella cabina di pilotaggio da parte di soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza del trasporto aereo.

 

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      2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le tipologie di servizi con le quali gli istituti e i soggetti di cui al comma 1 possono assolvere i loro compiti e i relativi requisiti essenziali per la sicurezza individuale e collettiva.